FAQ - Frequently asked questions

Pur non essendo ancora prevista, nel nostro ordinamento, una tutela specifica per le famiglie di fatto, sono stati comunque attribuiti effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.
La tutela puo', comunque, essere integrata con accordi privati o redatti davanti ad un notaio.

La Legge, in particolare, prevede:
Procedimenti penali
- la facolta' per il convivente di astenersi dall'obbligo di testimoniare;
Abusi in famiglia
- l'equiparazione, in caso di maltrattamenti nei confronti di un partner, alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
Contratti di locazione
- non e' consentito ad un partner allontanare l'altro;
- le eventuali controversie saranno affidate al giudice;
- in caso di morte il partner potra' subentrare nel contratto;
Tutela della prole
- il riconoscimento dei figli naturali comporta gli stessi doveri e diritti previsti per i figli legittimi;
- in caso di separazione per i figli minorenni nati dalla convivenza, il criterio di affidamento e' determinato dalla preferenza dei figli;
- in presenza di controversie l'affidamento e' deciso dal tribunale per i minorenni;
- anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner;
- in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente dalla proprieta', spetta al genitore affidatario.
E' opportuno, comunque, ricordare che ai fini ereditari, l'equiparazione dei figli naturali con i figli legittimi trova il limite nell'instaurarsi, per legge, di rapporti di parentela solo con i genitori, i nonni ed i bisnonni, non invece verso i collaterali.
Inoltre, sempre in tema di successione, i figli legittimi potranno liquidare, in denaro o beni immobili ereditati, la quota spettante ai figli naturali.

La Comunione Convenzionale e' una particolare forma di Comunione dei Beni, stipulata con atto notarile, in cui si concordano analiticamente i beni da assoggettare a comunione e quelli che resteranno, al contrario, di proprieta' del singolo coniuge.

Le rispettive quote di comproprieta' resteranno, comunque, del 50%.
Anche per la Comunione Convenzionale, in ogni caso, rimangono estranei i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale della capacita' lavorativa.

"La separazione può essere richiesta, indifferentemente, da entrambi i coniugi od anche da uno solo di essi.

La separazione sarà Consensuale:

  • - se la domanda è presentata da entrambi i coniugi ed indi entrambi compariranno all'udienza Presidenziale a sottoscrivere il relativo verbale;
  • o
  • - se in corso di causa i coniugi decidono di trasformarla in consensuale sottoscrivendo, quindi, il relativo verbale.
  • La separazione sarà Giudiziale: - in tutti gli altri casi e verrà dichiarata con sentenza.

E' bene ricordare che mentre una separazione iniziata come giudiziale potrà, in corso di causa, essere trasformata in qualsiasi momento in consensuale, l'opposto non è possibile; pertanto qualora, prima dell'udienza Presidenziale, i coniugi dovessero cambiare idea o se all'udienza Presidenziale uno dei coniugi non dovesse comparire sarà necessario dare corso ad una separazione giudiziale proponendo un nuovo ricorso."

"Il Divorzio (meglio lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, per il matrimonio concordatario) può essere richiesto indifferentemente da uno qualsiasi dei coniugi o, se sono d'accordo sulle condizioni, da entrambi i coniugi, decorsi 3 anni dalla data dell'udienza Presidenziale relativa alla causa di Separazione

Se la domanda è presentata da entrambi i coniugi, ed entrambi compariranno all'udienza Presidenziale a sottoscrivere il relativo verbale, il Divorzio sarà Consensuale, viceversa Giudiziale."

"Per la Separazione sono necessari:

  • Estratto per Sunto dell'Atto di Matrimonio (da richiedersi presso il Comune di Celebrazione)
  • Stato di Famiglia (di entrambi i coniugi se non più conviventi)
  • Certificato di Residenza

Se la separazione non è consensuale sarà inoltre necessaria la produzione della

  • Denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni

Tutti i documenti vanno richiesti per uso separazione e, come tali, sono esenti da bollo."

"Per richiedere il Divorzio (meglio lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, per il matrimonio concordatario) sono necessari

  • Copia Autentica Atto di Matrimonio (da richiedersi presso il Comune di Celebrazione)
  • Copia Autentica del Verbale di Separazione e del Decreto Omologa, nel caso di Separazione Consensuale, o della Sentenza, nel caso di Separazione Giudiziale
  • Stato di Famiglia di entrambi i coniugi
  • Certificato di Residenza di entrambi i coniugi
  • Se il Divorzio non è consensuale sarà inoltre necessaria la produzione dell
  • Denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni."

"Se si tratta di una Separazione Consensuale, i coniugi possono curare personalmente la stesura del ricorso e delle relative condizioni di separazione ed indi provvedere personalmente al deposito avanti il Tribunale territorialmente competente che sarà quello del luogo di residenza di uno dei coniugi

Se si tratta di una Separazione Giudiziale, ovvero non vi è accordo sulle Condizioni di Separazione, sarà, al contrario, indispensabile il patrocinio di un avvocato

è bene, tuttavia tener presente che la parte economicamente più debole può spesso ricorrere al Patrocinio a Spese dello Stato e non essere così indotta ad accettare, per motivi strettamente economici, condizioni capestro successivamente difficilmente modificabili."

"Al coniuge Separato legalmente non spetta affatto una quota del T.F.R.; tale diritto matura, infatti, solo dopo il Divorzio e, comunque, subordinatamente al sussistere, in capo al coniuge interessato alla quota, di altre due Condizioni:

  • che, non sia passato a nuove nozze
  • che, in sede di divorzio, gli sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento

Al sussistere di entrambe le condizioni, indipendentemente dalla entità dell'assegno, al coniuge spetterà una quota pari al 40% dell'indennità totale del T.F.R. relativa agli agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio

Pertanto, se ad esempio, il rapporto di lavoro è durato 10 anni e, durante detto periodo il matrimonio ha coperto 5 anni, al coniuge spetterà il 40% della metà del T.F.R. complessivamente maturato."

"Se la Separazione era Consensuale, o Giudiziale ma senza l'attribuzione della responsabilità della separazione stessa ad uno nei coniugi, il coniuge supestite è un erede a tutti gli effetti come se la separazione non vi fosse mai stata

Qualora, invece, la separazione sia stata giudiziale, con attribuzione della responsabilità della stessa ad uno dei coniugi, il coniuge supestite resta un erede solo se non è quello a cui è stata attribuita la responsabilità della Separazione."

"Al Patrocinio a Spese dello Stato possono essere ammessi tutti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi (con regolare permesso di soggiorno), gli enti o le associazioni senza scopo di lucro e quelli senza attività economica

L'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato è subordinata ad un Reddito Imponibile, ai fine dell'imposta IRPEF, risultante dall' ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.766,33=, calcolato sommando i redditi dei componenti la famiglia dell'istante

Al reddito dell'istante viene perciò sommato quello dei famigliari conviventi salvo quando i suoi interessi siano in conflitto con quelli degli altri famigliari oppure nel caso in cui l'oggetto della causa siano diritti della persona

Nel caso di cumulo di redditi, l'imponibile viene aumentato in ragione di 1.000 euro per ogni convivente che concorra alla formazione del reddito."

"La Parte Interessata, nel ricorso per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, può già direttamente nominare un legale di sua fiducia scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo tenuto presso uno dei Consigli dell'Ordine del distretto della Corte di Appello territorialmente competente per il giudizio

In mancanza di una scelta effettuata direttamente dalla Parte, alla nomina procede lo stesso Consiglio dell'Ordine od il Magistrato avanti al quale viene presentata l'Istanza di Ammissione."

"Presupposto essenziale perchè alla promessa di matrimonio sia attribuita rilevanza giuridica è, innanzi tutto, che la stessa sia stata fatto per Atto Pubblico o per Scrittura Privata oppure che risulti dalla Richiesta delle Pubblicazioni.

Ciò posto, determinante ai fini di poter stabilire le conseguenze sono le motivazioni per cui la promessa stessa non è stata mantenuta o per cui, il che è lo stesso, alle Pubblicazioni non sia seguito il matrimonio

In generale, comunque l'art. 81 del C.C. prevede che il rifiuto ingiustificato di contrarre matrimonio comporti il risarcimento dei danni per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della precedente promessa, entro i limiti in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alle condizioni delle parti.

In altri termini, spese eccessive, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, non verranno riconosciute come risarcibili !

Non necessariamente il risarcimento è dovuto dalla parte che ha cambiato idea, ma ben può essere dovuto dalla parte che, a causa del suo comportamento, ha fornito all'altra un giustificato motivo per non addivenire al matrimonio

In ogni caso il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rifiuto

Per quanto riguarda i danni morali, li stessi non vengono riconosciuti salvo che sussista dolo (e quindi probabilmente anche un reato di natura penale) o che la colpa della parte che ha indotto l'altra a rinunciare al matrimonio sia talmente grave da aver causato a quest'ultima ripercussioni, quanto meno psichiche l'entità del risarcimento varia, ovviamente, completamente da caso a caso."

"Quando ci si riferisce all'assegno da versarsi mensilmente all'altro coniuge in caso di Separazione o di Divorzio, si identifica, troppo spesso, lo stesso indifferentemente con il termine Alimentare o di Mantenimento senza alcuna distinzione specifica tra i due termini

In realtà la natura dell'assegno riconosciuto, anche in mancanza di prole, all'altro coniuge ha, o può avere, una duplice natura, e più precisamente:

  • una componente che riguarda in senso stretto gli alimenti ed
  • un'altra che afferisce al vero e proprio mantenimento

In particolare:

l'assegno Alimentare sarà dovuto, in mancanza di un addebito, ogni qual volta il coniuge separato non disponga di redditi propri e non sia in grado, per motivi a lui non imputabili, di procurarseli

l'entità dell'assegno, in questo caso, pur dovendo essere determinata avuto riguardo ai bisogni di chi li domanda ed alla situazione economica di chi li somministra (avuto riguardo anche alla posizione sociale), si concretizza, in pratica, in un contributo minimo e indispensabile al soddisfacimento dei bisogni primari del coniuge

l'assegno di Mantenimento sarà riconosciuto, invece, al coniuge a cui non sia imputabile la separazione e mira, sostanzialmente, a mantenere, per quanto possibile, immutato il tenore di vita antecedente alla separazione

l'assegno di Mantenimento non riguarda, pertanto, i soli bisogni elementari, ma più in generale tutte quelle necessità di cui il coniuge poteva disporre o su cui poteva fare ragionevolmente affidamento in pendenza di matrimonio

Anche in questo caso, in concreto, la determinazione viene fatta avuto riguardo, comparativamente, alle disponibilità dei redditi dei coniugi e dei loro tenori di vita."

"l'art. 89 del Codice Civile prevede il divieto di celebrare nuove nozze prima di 300 giorni. Tele norma, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (matrimonio concordatario) venga pronunciata dopo una separazione, sia essa consensuale che giudiziale. E' pertanto possibile contrarre nuove nozze non appena la sentenza di divorzio è passata in giudicato."

"I figli di un precedente matrimonio sono eredi legittimi solo del proprio genitore e non concorrono nella eventuale successione del nuovo coniuge

Ai fini ereditari, infatti, l' equiparazione dei figli trova il limite nell'instaurarsi, per legge, di rapporti di parentela solo con i genitori, i nonni ed i bisnonni, non invece verso i collaterali

Ciò vale anche per i figli naturali E' bene, inoltre, evidenziare a proposito dei figli naturali che i figli legittimi potranno liquidare, in denaro o beni immobili ereditati, la quota spettante ai predetti figli naturali."

News

Le Spese Straordinarie x Figli

L'art. 155 c.c. sancisce che, in caso di separazione, ciascun genitore debba provvedere al mantenimento dei figli in modo proporzionale al proprio reddito. Perciò il giudice, per stabilire la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, tra i vari criteri, tiene in considerazione le esigenze attuali dei figli della coppia. Le spese straordinarie, cioè quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità non rientrano nell'ordinario regime di vita dei figli, non possono essere incluse in via forfettaria e aprioristica nell'ammontare dell'assegno posto a carico dei uno dei genitori, poichè in contrasto con i suddetti principi di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento. (Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 9372 dell'8 giugno 2012)

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Patrocinio a Spese dello Stato

Modulo da compilare e presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'Ammissione al Patrocinio

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